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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1747. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1747.

  Dopo il comma 578, aggiungere i seguenti:

  578-bis. Al fine di definire la base imponibile relativa agli introiti derivanti da pubblicità e promozione su piattaforme informatiche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fornitori di servizi che ospitano sistemi di pubblicità e promozione on-line, definiscono, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le procedure informatiche per assegnare univocamente, per ogni dominio internet registrato, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui assegnare gli introiti delle transazioni.

  578-ter. Per le piattaforme di pubblicità e promozione su sistemi informatici che condividono sul medesimo dominio internet spazi suddivisi in sottocartelle, i fornitori di servizi definiscono, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le procedure informatiche per assegnare univocamente, per ogni sottocartella registrata, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui assegnare gli introiti delle transazioni.

  578-quater. I fornitori di servizi di cui al comma 578-bis e 578-ter, entro 60 giorni dalla data di entrata della presente legge, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, definiscono le modalità per verificare le transazioni on-line per un dato codice fiscale o partita IVA.

  578-quinquies. Gli utenti, registrati sulle piattaforme informatiche di pubblicità e promozione, devono, entro 15 giorni dalla definizione delle procedure informatiche, di cui ai commi 578-bis e 578-ter, indicare il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario degli introiti derivanti dalle transazioni on-line. I fornitori di servizi sono tenuti a disabilitare le utenze ed il trasferimento degli introiti agli utenti che non ottempereranno alle disposizioni del presente comma.

  578-sexies. I fornitori di servizi che non ottemperano alle disposizioni precedentemente indicate sono perseguiti con una sanzione pari al 3 per cento del fatturato annuale.

ex 88-bis. 13.