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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1726. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1726.

  Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:

  561-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente: 2-bis. Su richiesta del creditore, la compensazione di cui al comma 1 si applica con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo, di tributi e imposte. A tal fine trovano applicazione le disposizioni cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in quanto, compatibili, le previsioni del predetto comma 1.

  561-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  561-quater. Al fine di assicurare maggiori entrate stimate in 4.500 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018. Qualora la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.

ex 83. 6.