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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1690. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1690.

  Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:

  518-bis. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di contabilità semplificata, si applicano altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo di imposta, non abbiano superato i limiti di cui al comma 1 del detto articolo 18.

  518-ter. I regimi di cui al precedente comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1o gennaio 2018.

  518-quater. Il superamento degli anzidetti limiti in un periodo di imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo.

  518-quinquies. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

  518-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1o gennaio 2018, i limiti di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 sono elevati rispettivamente a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi, e a 1.500,000 di euro per le imprese esercenti altre attività.

  518-septies. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1o gennaio 2018, i contribuenti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri Iva, oltre al corrispettivo e l'Iva, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita Iva dei clienti e fornitori.

  518-octies. Con decreto del Ministro delle finanze da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 518-bis a 518-septies.

  518-novies. Agli oneri di cui al comma 518-bis e seguenti si provvede ai sensi dei commi da 518-decies a 518-interdecies.

  518-decies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare,»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  518-undecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  518-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi XX-quater e XX-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  518-terdecies. Le modifiche introdotte dai commi XX-quater e XX-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).

ex 78. 11.