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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.168. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.168.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle, spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

  35-ter. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 35-bis devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

  35-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza 'e revoca del beneficio, ]e modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

  35-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 35-bis-35-quater è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -10.000.000;

   2019: -10.000.000;

   2020: -10.000.000.

ex 8. 20.