Sostituire il comma 27 con il seguente:
Sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, sistemi e tecniche per l'intelligenza artificiale, cloud computing, sicurezza digitale, sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, grafica 3D, realtà virtuale o realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfacciamento uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, sistemi di tipo block-chain, sistemi multimediali interattivi e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.