Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 10 è sostituito con il seguente:
«10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca, del commercio e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali.».