Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Al fine di garantire innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2018-2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: -40.000.000;
2019: -40.000.000;
2020: -40.000.000.