Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 11, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio.».