stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1473. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1473.

  Sostituire i commi 461 e 462 con i seguenti:

  461. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, entro un anno dall'approvazione della presente legge le regioni disciplinano con legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge regionale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Qualora le regioni non attuino il presente comma entro il termine suddetto, i ministeri competenti entro due anni disciplinano la presente norma.

  461-bis. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal comma 461, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.

  461-ter. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico, accordate in forza delle disposizioni normative vigenti, che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2019, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le regioni e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali di cui al comma 461.

  461-quater. In materia di sistema idrico, le regioni sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 461 e 462 e le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le regioni, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle regioni, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

  461-quinquies. I princìpi di cui ai commi da 461 a 461-quater si applicano alle regioni a statuto speciale in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

ex 69-bis. 10.