Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:
459-bis. A decorrere dal 2018 e fino al 2022, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, non inferiore a 10 milioni annui, è comunque destinata alle esigenze del Comune di Campione d'Italia, per far fronte alla differenza di cambio e per attuare un piano di risanamento e rilancio del territorio dell'enclave.