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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1449. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1449.

  Sostituire il comma 449, con il seguente:

  449. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuta dai disoccupati e dai titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni, nonché dai loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 11.362,05 euro, incrementato fino a 14.460,79 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 716,46 euro per ogni figlio a carico. Per le finalità di cui al presente comma il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato dall'anno 2018 di 100 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 449, pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.

ex 68. 81.