Dopo il comma 420 aggiungere il seguente:
420-bis. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.