Dopo il comma 416 aggiungere il seguente:
416-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica».