Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni ricadenti in aree fabbricabili posseduti o detenuti, a qualunque titolo, e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
21-ter. Agli oneri di cui al comma 21-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.