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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.132. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.132.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti:

Art. 2-ter.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è abolita.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.

  3. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.

  4. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

  6. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.;

Art. 2-quater.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA _ SALA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

  2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi, Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

  3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue;

   «gg-sexies). Ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni domandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, comuni da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.».

Art. 2-quinquies.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sta crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.

  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.

  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.

  5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema: _ fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; _ da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; _ da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili; _ da euro 3.000.01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili; _ da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili; _ oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;

  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; b) il carico non può più essere rateizzato.

  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.

  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione, di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano, le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).

  15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-sexies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).

  1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti: a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche 8 con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni; b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

  2. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «, non si fa luogo al rimborso»;

   b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra comuni e soggetti affidatari).

  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto«.

  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

Art. 2-octies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).

  1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

  2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni,   3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

  5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

  6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.».

ex 6. 28.