Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
4-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
2-bis.1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2-bis.2. L'importo della detrazione di cui al comma 2-bis.1 è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
2-bis.3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: _5.000.000;
2019: _5.000.000;
2020: _5.000.000.