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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1284. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1284.

  Sostituire il comma 375 con il seguente:

  375. A decorrere dal 1 settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia, limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento, per il tempo strettamente necessario per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018.

  375-bis. Ai fini di cui al comma 375 entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ATA di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato inforza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto n. 66 del 2001.

  375-ter. Agli oneri, derivanti dai commi 375 e 375-bis si provvede in parte a valere sugli stanziamenti e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 c di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed in parte con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:

  569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».

ex 58. 45.