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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1276. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1276.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato con decorrenza dal 1o gennaio 2018 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 800 milioni di euro annui. Per tutti i soggetti aventi diritto e che non hanno conseguito l'indennità nel periodo 2011-2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2018, un apposito fondo di 300 milioni di euro. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al periodo precedente, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le parti sociali,   374-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 374-bis, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018, e a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018; entro la data del 15 gennaio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la previsione relativa al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

ex 58. 79.