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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1272. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1272.

  Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:

  374-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 121 è abrogato.

  374-ter. Al fine di assicurare l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e consentire il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia il Fondo del finanziamento ordinario delle università è incrementato di 70 milioni di euro. Le ulteriori maggiori risorse derivanti dall'abrogazione del comma 121, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di incrementare il sostegno relativo al diritto allo studio. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al presente comma è determinata, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, commi 248 e 249, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ex 58. 32.