Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:
« d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -80.000.000;
2019: -120.000.000;
2020: -120.000.000.