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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1269. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1269.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.

  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di una apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.

  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione, I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ex 58. 104.