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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1267. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1267.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.

  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.

  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.

  374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.

  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 1.1268.
ex *58. 21.