Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 366, aggiungere i seguenti:
366-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al comma 364, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 366-ter e 366-quater.
366-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
366-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».