Dopo il comma 357 aggiungere il seguente:
357-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un Fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari, vincolato alle spese degli Enti per il Diritto allo Studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.
La dotazione del Fondo di cui al precedente periodo e di 50 milioni per il 2018, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019, ripartito tra gli Enti per il Diritto allo Studio. Nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata pasti dal costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare,»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.