Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2018: -200.000.000;
2019: -200.000.000;
2020: -200.000.000.