Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «si interpreta nel senso che vi sono compresi» sono sostituite con le seguenti: «si interpreta nel senso che non vi sono compresi»;
b) al comma 2, la parola: «erroneamente» è soppressa.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.