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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1234. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1234.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni

   a) al comma 145, dopo le parole «l'occupabilità degli studenti», sono aggiunte le seguenti: «nonché al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12, tra quelli indicati dal comma 7,»;

   b) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali destinate agli investimenti siano effettuate sul conto di tesoreria intestato alle scuole statali con sistemi di pagamento tracciabili a seguito del rilascio di apposita certificazione da parte dell'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione liberale, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le predette somme sono (rassegnate ad apposito fondo iscritto nello stata di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a ripartirle, con proprio decreto e per le medesime finalità di cui al comma 145, tra le istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 57. 58.