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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1233. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1233.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

  352-bis. I commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:

  «255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della situazione economica equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

  256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente 28.000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

ex 57. 56.