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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1230. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1230.

  Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:

  352-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.

  352-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.

ex *57. 52.