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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.123. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.123.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».

  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  21-quater. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  21-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  21-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  21-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  21-octies. Le modifiche introdotte dai commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

ex 6. 9.