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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1225. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1225.

  Dopo il comma 350, aggiungere i seguenti:

  350-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 per gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca, non beneficiari di borsa di studio, è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero.

  350-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite di spesa di 50 milioni in ragione annua, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 350-quater.

  350-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 57. 43.