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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1219. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1219.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: — 10.000.000;

   2019: — 10.000.000;

   2020: — 10.000.000.

ex 57. 30.