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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1215. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1215.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

  349-bis. A decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia — limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento — per il tempo strettamente necessario, per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018. Entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ata di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto ministeriale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi da 566-bis a 566-sexies.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 41 sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»

  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

    41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 57. 21.