Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 255, lettera a) le parole: «13.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «24.000 euro»;
b) al comma 257, le parole: «13.001 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.001 euro» e le parole «13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.000 euro»;
c) al comma 265, le parole: «105 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-ter si provvede mediante riduzione per 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.