Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 255 le parole: «13.000» sono sostituite con le seguenti: «24.000»;
b) al comma 257 le parole: «13.001» sono sostituite con le seguenti: «24.001» e le parole: «13.000» sono sostituite con le seguenti: «24.000»;
349-ter. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 65 milioni a decorrere dall'anno 2018. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.