Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi ai servizi essenziali per gli studenti», finalizzato all'emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti iscritti presso le scuole statali durante il periodo di istruzione obbligatoria. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al secondo comma, sono ripartite tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, assegnando le risorse in via prioritaria ai territori svantaggiati ed in maggiore difficoltà economica.
349-ter. Agli oneri derivanti dal comma 349-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come rideterminato dal comma 625.