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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.121. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.121.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.260, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 21-quater.

  21-quater. A decorrere dal 19 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, dei decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 6. 54.