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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1206. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1206.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'insegnante di sostegno agli alunni con disabilità e una definizione del fabbisogno relativo all'organico sulla base delle effettive esigenze delle scuole, per l'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno entro il limite massimo di spesa di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati.

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sano apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 57. 13.