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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1205. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1205.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di estendere la fase transitoria introdotta dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, anche per le assunzioni di personale nelle scuole primarie e dell'infanzia e autorizzata la spesa nel limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,».

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 57. 10.