Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di estendere la fase transitoria introdotta dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, anche per le assunzioni di personale nelle scuole primarie e dell'infanzia e autorizzata la spesa nel limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,».
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).