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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1204. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1204.

  Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:

  349-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità per l'anno 2018. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.

  349-ter. II personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato può essere assunto ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il 50 per cento delle unità, così come determinate con le modalità di cui al comma 349-bis, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è messo a concorso nazionale per titoli ed esami. Le procedure di cui ai commi 349-bis e 349-ter sono concluse entro il mese di dicembre 2018. I bandi di concorso di cui al comma 349-ter sono emanati entro il 30 aprile 2019 e sono raggruppati per titolo di studio. Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al presente comma devono concludersi entro il 30 aprile 2020.

  349-quater. Agli oneri di cui ai commi 349-bis e 349-ter, nel limite di un miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quinquies a 349-octies.

  349-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, in fine, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appostate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-septies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quinquies e 349-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-octies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quinquies e 349-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 57. 12.