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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1201. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1201.

  Al comma 348, sostituire le parole 20 milioni, con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 348, aggiungere i seguenti:

    348-bis. I commi da 273 a 289 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

    348-ter. A decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui agli articoli 286 e 287 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite al Fondo di cui al comma 348.

   b) al comma 41 sopprimere la lettera b);

   c) dopo il comma 41 inserire i seguenti:

    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

  b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

  c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

    41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 57. 7.