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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.12. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.12.

  Al comma 3, lettera a), numero 4), dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

  «2-bis.1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

All. 1

Monossido di carbonio, ij = Rendimento

Classe 4 stelle

Tipo di generatore

PP

(mg/Nm3)

COT

(mg/Nm3)

NOx

(mg/Nm3)

CO

(mg/Nm3)

ij

(%)

Caminetti aperti

30

70

160

1250

77

Camini chiusi, inserti a legna

30

70

160

1250

77

Stufe a legna

30

70

160

1250

77

Cucine a legna

30

70

160

1250

77

Stufe ad accumulo

30

70

160

1000

77

Stufe, inserti e cucine a pellet _

Termostufe

20

35

160

250

87

Caldaie

20

10

150

200

87

Caldaie (alimentazione a pellet

o a cippato)

15

10

130

100

91

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, ij _ Rendimento

Classe 5 stelle

Tipo di generatore

PP

(mg/Nm3)

COT

(mg/Nm3)

NOx

(mg/Nm3)

CO

(mg/Nm3)

ij

(%)

Caminetti aperti

25

35

100

650

85

Camini chiusi, inserti a legna

25

35

100

650

85

Stufe a legna

25

35

100

650

85

Cucine a legna

25

35

100

650

85

Stufe ad accumulo

25

35

100

650

85

Stufe, inserti e cucine a pellet

_ Termostufe

15

10

100

250

88

Caldaie

15

5

150

30

88

Caldaie (alimentazione a pellet

o a cippato)

10

5

120

25

92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 3. 34.