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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1192. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1192.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

  347-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto a decorrere dall'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro annui. L'assegnazione del predetto finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare».

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater, Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo composta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 56. 14.