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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1190. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1190.

  Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

  347-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto-legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità,   347-ter. La distribuzione ai vari Enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

  347-quater. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 20 da sottrarre alle 8.800 unità,   347-quinquies. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 risultato idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o con conseguita idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato, potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

  347-sexies. Il 50 per cento delle unità così come determinato con le modalità del comma 347-quater del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà avviato a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami. Le procedure di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018. I bandi di concorso di cui al presente comma devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio. Le assunzioni di cui al precedente periodo articolo devono concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

  Conseguentemente:

    al comma 4 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41 inserire i seguenti:

  41-bis, All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 56. 6.