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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1182. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1182.

  Sostituire i commi 344 e 345:

  344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per centri».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 percento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 55. 14.