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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1176. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1176.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:

  343-bis. Al fine di assicurare adeguate condizioni economiche in favore dei personale assunto all'interno delle istituzioni scolastiche, e garantire l'aumento dei livelli stipendiali in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), del personale docente e dei dirigenti scolastici, è autorizzata la spesa nel limite 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'attuazione della presente legge, sono definiti gli aumenti stipendiali in favore delle categorie di cui al presente comma.

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 54-ter. 14.