Dopo il comma 336, inserire i seguenti:
336-bis. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nei settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
336-ter. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «82 per cento»;.
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.