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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1141. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1141.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:

  333-bis. Allo scopo di garantire la funzionalità del sistema scolastico, considerate le maggiori competenze attribuite dalla legge e la vacanza d'organico, al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità, anche telematiche, dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del corso di formazione, quantificabili in 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 o, in caso di incapienza, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 53. 44.