Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.
333-ter. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università c della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa.