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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1136. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1136.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:

  333-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

ex 53. 30.